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Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. L'art. 358 c.p. precisa che, agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per pubblico servizio un'attivitą disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
«Inadempimento di uno Stato · Libera circolazione dei lavoratori · Libertą di stabilimento Libera prestazione dei servizi · Attivitą di sicurezza privata · Imprese di vigilanza privata e guardie particolari giurate · Requisito di nazionalitą»
Sentenza della Corte (Prima Sezione) c-134/05 del 18 luglio 2007 - (597) «Inadempimento
di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Diritto di
stabilimento – Recupero crediti in
Sentenza Corte Europea Causa C 465/05 (C-465/05) "Libertą di stabilimento- Servizi di vigilanza privata Compatibilitą della normativa Italiana con il diritto Comunitario"
"Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
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